A cura dell’Avv. Simone Pietrobono
I contributi a fondo perduto, previsti nel “decreto sostegni” DL n. 41 del 22 marzo 2021 e facenti parte dello scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro, competono ai “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Gli interessati dovranno presentare l’istanza unicamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate avvalendosi anche di un intermediario abilitato alla trasmissione e delegato al servizio del “cassetto fiscale”.
La domanda per ottenere il contributo a fondo perduto, per essere valida, dovrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate entro i 60 giorni decorrenti dalla data di avvio della procedura telematica relativa alla sua presentazione.
Per ottenere il contributo a fondo perduto, una tantum, bisognerà dimostrare di aver perso nel 2020 almeno il 30% dei ricavi rispetto al 2019.
Nell’attuale circostanza, non esiste un elenco di codici ATECO per individuare chi avrà diritto al denaro, in quanto, l’aiuto, in arrivo dal prossimo 8 aprile, spetterà a tutte le attività economiche.
I sostegni/aiuti si riferiscono a cinque scaglioni di perdita di fatturato.
In particolare, una volta ottenuta la perdita derivante dalla differenza tra i ricavi del 2019 con quelli del 2020, si dividerà il risultato di tale sottrazione per 12 (i mesi dell’anno), così da pervenire alla perdita media mensile dei ricavi in fattura/corrispettivi/compensi/dell’anno 2020.
Sul risultato della perdita media mensile dell’anno 2020 rispetto al 2019 si applicherà – per la determinazione del contributo una tantum a fondo perduto – una delle sottostanti percentuali, e precisamente:
– del 60% se i ricavi del 2019 sono entro i 100 mila euro;
– del 50% se i ricavi del 2019 sono oltre i 100 mila euro ed entro i 400 mila euro;
– del 40% se i ricavi del 2019 sono oltre i 400 mila euro ed entro 1 milione di euro;
– del 30% se i ricavi del 2019 sono oltre 1 milione ed entro i 5 milioni di euro;
– del 20% se i ricavi del 2019 sono oltre i 5 milioni ed entro i 10 milioni di euro.
Come si può constatare la suddetta percentuale cala con l’aumentare del fatturato (ricavi in fattura/corrispettivi/compensi).
Il contributo una tantum a fondo perduto compete anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e non hanno avuto la diminuzione del fatturato nel 2020.
Il contributo minimo erogabile alle persone fisiche è di 1.000 euro, mentre il contributo minimo erogabile alle persone giuridiche, che sono le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative a responsabilità limitata, le associazioni riconosciute e le fondazioni è di 2.000 euro. Il contributo massimo è di 150.000 euro.
Un’ulteriore, finale notazione è data dal fatto che il contributo può essere incassato sia in denaro, sia sotto forma di credito d’imposta in compensazione, utilizzando il modello F24.
Infine è altrettanto fondamentale rilevare che il documento in trattazione è decreto legge (DL) e non decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM), il che significa che questo provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, potendo così subire modifiche tramite emendamenti, approvati sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato.
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nello stesso giorno dell’entrata in vigore del DL 41/2021, Istanza e le relative istruzioni per poter richiedere il sostegno una tantum. Di seguito potete vedere il video con la spiegazione dettagliata e scaricare il Decreto, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate nonchè il relativo modulo di istanza per la richiesta e le istruzioni di compilazione.